Capitaneria di Porto di Olbia

Ordinanza n° 34/2005

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

RENDE NOTO

All'interno dell'Area Naturale Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", ai sensi del decreto ministeriale istitutivo del 12 Dicembre 1997 cosi come rettificato dal decreto ministeriale 28 Novembre 2001, sono individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di tutela:

1) Zona A - RISERVA INTEGRALE

sono CONSENTITI:

sono VIETATI:

2) Zona B - RISERVA GENERALE

sono CONSENTITI:

sono VIETATI:

3) Zona C - RISERVA PARZIALE

sono CONSENTITI:

  1. lenze e canne da fermo, lenze morte, bolentini, lenze per cefalopodi: non più di una per persona e con massimo 3 ami;

  2. correntine: non più di una a persona e con massimo di sei ami;

  3. traina, non più di una per imbarcazione;

4) In TUTTE le zone suddette sono comunque VIETATI:

ORDINA

ART. 1: DURATA

La disciplina provvisoria delle attività consentite nell'Area Marina Protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", qui contenuta, si applica fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997.

ART . 2: TRASPORTO PASSEGGERI

  1. Per operare all'interno dell'Area Marina Protetta, gli armatori delle imbarcazioni da traffico dovranno ottenere specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione.

  2. A tal fine, gli armatori devono presentare istanza al Consorzio di Gestione, nel periodo 01 Febbraio -30 Aprile di ciascun anno, corredata dei seguenti documenti:

  1. copia della licenza di navigazione;

  2. certificati di sicurezza;

  3. documenti tecnici previsti dalla vigente normativa dai quali risulti la regolare rispondenza dell'unità e dell'equipaggio ai requisiti previsti per l'attività da svolgere.

  1. Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il medesimo periodo, dovrà presentare l'istanza allegando i soli documenti che avranno subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati.

  2. Fino alla entrata in vigore del Regolamento definitivo di cui all'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997, potranno essere autorizzate ad operare solo le unità già iscritte alla data del 31.12.2004 nei RR.NN.MM. e GG. di Olbia e Golfo Aranci.

  3. Tutte le imbarcazioni da traffico passeggeri che intendono operare nell'Area Marina Protetta devono essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione; dovranno altresì munirsi di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

  4. E' fatto divieto di scarico a mare nell'Area Marina Protetta di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'imbarcazione.

  5. Le imbarcazioni da traffico autorizzate dovranno tenere un registro nel quale, giornalmente, dovrà essere annotato il numero dei passeggeri trasportati; è fatto obbligo alle medesime di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione il numero complessivo dei passeggeri trasportati; tali imbarcazioni dovranno recare in maniera evidente apposita targa indicante la ditta di appartenenza e il numero di autorizzazione del Consorzio.

  6. I natanti di servizio alle imbarcazioni da traffico, muniti di motore fuoribordo, entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non oltre il 1° Giugno 2005, dovranno essere equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale.

ART. 3: NOLEGGIO E LOCAZIONE

  1. Per operare all'interno dell'Area Marina Protetta, le imprese che esercitano l’attività di noleggio e locazione di unità da diporto dovranno ottenere specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione.

  2. A tal fine, le imprese devono presentare istanza al Consorzio di Gestione, nel periodo 01 Febbraio - 30 Aprile di ciascun anno, corredata dai seguenti documenti/informazioni:

  1. estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio;

  2. copia dell'atto costitutivo (se trattasi di Società);

  3. elenco descrittivo dei mezzi nautici utilizzati per il noleggio;

  4. l'ubicazione dell’attività, la residenza e la reperibilità del proprietario.

  1. Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il medesimo periodo, dovrà presentare l'istanza allegando i soli documenti che avranno subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati.

  2. Fino alla entrata in vigore del Regolamento definitivo di cui all'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997, potranno essere autorizzate ad operare solo le imprese già iscritte alla data del 31.12.2004 nei predetti registri della Camera di Commercio di Sassari e Nuoro.

  3. Entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non oltre il 01 Giugno 2005, tutte le unità adibite a noleggio e locazione con motore fuoribordo, dovranno essere equipaggiate con motori a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale.

  4. Tutte le unità adibite a noleggio-locazione devono portare sullo scafo apposita targa indicante la ditta di appartenenza ed il numero di autorizzazione del Consorzio.

  5. Le imprese di noleggio e locazione dovranno tenere un registro nel quale giornalmente dovrà essere annotato l’elenco delle unità noleggiate e il numero delle persone a bordo; è fatto obbligo alle medesime di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione il numero complessivo delle unità noleggiate e delle persone a bordo.

  6. Le imprese di noleggio-locazione di imbarcazioni a vela non sono soggette alle limitazioni di cui al precedente punto 4).

ART. 4: IMMERSIONI SUBACQUEE

  1. Per operare all'interno dell'Area Marina Protetta, i Centri di immersione che intendano effettuare visite subacquee dovranno ottenere specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione.

  2. A tal fine, i Centri di immersione, in possesso di assicurazione per responsabilità civile, che risultino iscritti all’Elenco Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione (L.R. n° 9/99), devono presentare istanza al Consorzio di Gestione, nel periodo 1 Febbraio - 30 Aprile di ciascun anno, corredata dei documenti attestanti:

    1. i requisiti sopra richiesti;

    2. l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili;

    3. la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo del centro;

    4. elenco descrittivo dei mezzi di cui si dispone.

  1. Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il medesimo periodo, dovrà allegare all'istanza i soli documenti che avranno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati.

  2. Fino alla entrata in vigore del Regolamento definitivo potranno essere autorizzati ad operare solo i Centri già iscritti alla data del 31.12.2004, nei predetti registri Regionali.

  3. Entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non oltre il 01 Giugno 2005, tutte le unità adibite a immersioni subacquee e dotate di motore fuoribordo, dovranno essere equipaggiate con motori a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale.

  4. I Centri di immersione dovranno tenere un registro nel quale giornalmente dovrà essere annotato il numero delle immersioni effettuate, suddiviso per punto di immersione; è fatto obbligo ai medesimi Centri di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione, il numero complessivo delle immersioni effettuate, suddivise per punto di immersione.

  5. Il responsabile della singola unità impegnata deve annotare in apposito registro/documento, presente a bordo, l'elenco dei partecipanti all'immersione, l'indicazione dei brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali accompagnatori.

  6. Laddove posti in opera secondo quanto stabilito dalla presente Ordinanza, l’unità di appoggio dovrà essere ormeggiata solo agli appositi gavitelli; in caso contrario, sarà consentito l’ancoraggio, purché in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 5.

  7. Durante l'immersione, l'unità di appoggio dovrà essere presidiata da una persona in grado di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

  8. Durante la sosta diurna, dovrà essere esposta sul mezzo nautico di appoggio una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a 300 mt.

  9. Durante la sosta notturna, l'unità dovrà tenere accesa la luce a 360° di "unità alla fonda".

  10. Le unità di appoggio dei Centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte, dovranno esporre, all’interno dell’A.M.P., una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "CENTRO DI IMMERSIONE AUTORIZZATO" oppure "DIVING AUTORIZZATO".

  11. Le immersioni nelle zone consentite dovranno svolgersi secondo le seguenti modalità:

Immersioni subacquee. Siti

1) Ferme restando le prescrizioni in precedenza indicate circa le visite subacquee, sono individuati i seguenti siti (centrati nei punti indicati per un raggio di 50 mt.) ove è possibile effettuare visite subacquee:

CAPO CERASO

ISOLA DI TAVOLARA

AREA DEI CERRI

ISOLA DI MOLARA

ISOLA ROSSA

- Reulino Lat. 40° 52’.6 N, Long. 009° 40’.4 E

S. TEODORO

Immersioni subacquee in ZONA "C".

  1. Le immersioni subacquee sono consentite ovunque, purché compatibili con la tutela dei fondali.

  2. I siti della Zona "C", che sono stati infrastrutturati con il posizionamento di gavitelli di ormeggio (le cui caratteristiche sono appresso indicate) per l'attività d'immersione subacquea, sono i seguenti:

ISOLA ROSSA - Reulino

TAVOLARA - L'archetto, Occhio di Dio, Cala Cicale

3) Le suddette strutture d’ormeggio in Zona "C" possono essere utilizzate, oltre che dai Centri di immersione autorizzati, anche da imbarcazioni private, purché l’ormeggio sia finalizzato ad effettuare immersioni subacquee.

Immersioni subacquee in ZONA "B"

1) Presso i sotto individuati siti, le visite subacquee sono consentite solo con l’assistenza di Centri di immersione autorizzati (ad eccezione di quanto stabilito al punto 2 del presente articolo); tali siti sono infrastrutturati con gavitelli d’ormeggio (le cui caratteristiche sono appresso indicate):

TAVOLARA - Beach rock di Spalmatore, Il Grottone, Secca del Papa 1, Secca del Papa 2, Tedja liscia 1, Tedja liscia 2;

AREA DEI CERRI - Relitto Omega ;

ISOLA DI MOLARA - Scoglio del fico, Secca di Punta Arresto, Secca di Punta Levante, Secca Ancore, Secca Elefante.

2) Presso i siti di Secca di Punta Arresto, Relitto Omega e Cala Cicale possono essere effettuate visite subacquee anche da parte di privati non assistiti da Centri di immersione; le relative strutture d’ormeggio, pertanto, possono essere utilizzate anche dalle imbarcazioni private, purché l’ormeggio sia finalizzato ad effettuare immersioni subacquee; nell’arco orario 12:00 – 17:00, l’utilizzo di tali strutture di ormeggio è riservato ai privati non assistiti da Centri di immersione.

Caratteristiche dei gavitelli di ormeggio per l’attività subacquea

    1. Le attrezzature per immersioni subacquee sono realizzate con gavitelli biconici di colorazione giallo-rosso riportante la dicitura "AMP TAVOLARA- CODA CAVALLO DIVING MAX 13 MT".

    2. Le attrezzature suddette devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea.

ART. 5: ANCORAGGIO

Ancoraggio in Zona "B"

  1. Nella zona "B", limitatamente al tratto compreso tra Cala Spagnola e Punta l'Aia (piscine di Molara), l'ancoraggio è consentito unicamente entro i 2 (due) specchi acquei appositamente delimitati con boe sferiche gialle.

  2. L’ancoraggio è altresì consentito esclusivamente negli specchi acquei caratterizzati da FONDALI SABBIOSI O CIOTTOLOSI NON INTERESSATI DALLA PRESENZA DI ALCUN TIPO DI VEGETAZIONE MARINA, ubicati nelle sotto elencate località site nelle zone "B":

Area B di Capo Ceraso:

Area B di Tavolara:

Area B di Molara:

Ancoraggio in Zona "C"

ART. 6 NAVIGAZIONE

1) E’ vietata, in tutta l’area dell’AMP, la navigazione delle moto d’acqua e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio.

ART 7: ATTREZZATURE D'ORMEGGIO PER IMBARCAZIONI DA TRASPORTO PASSEGGERI E DA DIPORTO

Ormeggio in Zona "B"

1) Nell'area "B" è stata posizionata la seguente attrezzatura d'ormeggio (Boe, le cui caratteristiche sono appresso indicate):

Località Latitudine Longitudine
Molara - Piscine 1 40° 51 89' N 009° 42.84' E
Molara - Piscine 2 40° 52.62' N 009° 40.40' E

Ormeggio in Zona "C"

1) Nell'area "C" sono state posizionate le seguenti attrezzature d'ormeggio (Boe, le cui caratteristiche sono appresso indicate):

Località Latitudine Longitudine
Tavolara - Spalmatore di terra 1 40° 53.37' N 009° 40.57' E
Tavolara - Spalmatore di terra 2 40° 53.42' N 009° 41.10'E

Caratteristiche delle boe per l’ormeggio delle imbarcazioni da traffico e le unità da diporto.

  1. Le attrezzature per imbarcazioni da diporto e trasporto Passeggeri sono realizzate con boe cilindriche di colorazione gialla riportante la dicitura "AMP TAVOLARA CODA CAVALLO DIPORTO MAX 15 MT" e sono utilizzabili sia da unità da diporto di lunghezza non superiore ai 15 metri che da unità da trasporto passeggeri di lunghezza non superiore ai 18 metri con diritto di precedenza per queste ultime. Le unità da diporto che utilizzeranno tali attrezzature dovranno pertanto mantenere a bordo il Comandante per il pronto disormeggio all'arrivo dell'unità da traffico passeggeri che gliene facesse richiesta.

  2. Le attrezzature suddette devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a soddisfare lo scopo al quale le unità sono destinate ovvero per il tempo necessario a soddisfare le attività ludiche.

ART. 8: NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

  1. Nelle more dell’approvazione del Regolamento definitivo, previsto dall’art. 8 del citato D.M. 12 Dicembre 1997, non saranno accolte ulteriori richieste di concessioni demaniali, fatte salve le richieste provenienti direttamente dal Consorzio di Gestione e dagli Enti Locali facenti parte del Consorzio. Per le richieste in corso di istruttoria, il rilascio è subordinato al parere favorevole dell’Ente di Gestione.

  2. I titolari di concessioni demaniali marittime relative a campi boe, oltre all’osservanza delle prescrizioni contenute nel rispettivo titolo concessorio, sono tenuti ad adeguarsi entro la data del 1° Giugno 2007 a quanto prescritto dal "Disciplinare tecnico" del Ministero dell’Ambiente, per quanto concerne le caratteristiche dei sistemi di ormeggio.

  3. I titolari di concessioni demaniali marittime relative a campi boe, dovranno provvedere annualmente alla bonifica dell’area da ogni tipo di rifiuto depositato sul fondale ed al loro conferimento in discarica autorizzata.

ART. 9: VIOLAZIONI E SANZIONI

  1. I trasgressori alla presente Disciplina provvisoria saranno perseguiti ai sensi dell’art. 30 della Legge 6 Dicembre 1991 n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette"), salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato.

ART. 10: DISPOSIZIONI FINALI

  1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà curare e mantenere l'esposizione della presente ordinanza in un luogo ben visibile agli utenti.

  2. Il responsabile di ogni esercizio adibito a noleggio natanti e imbarcazioni dovrà mantenere un registro in cui tutti i comandanti delle unità noleggiate dovranno firmare per presa visione e per ricevuta, tra i documenti di bordo, di una copia della presente disciplina.

  3. Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza deve essere fatto riferimento al Decreto Ministeriale istitutivo del 12 Dicembre 1997.

  4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente disciplina, che entra immediatamente in vigore e sostituisce le norme precedentemente emanate.